Gli incentivi del fotovoltaico vanno dichiarati nel 730? Quello che c’è da sapere

Anche quest’anno è arrivato il tempo di pensare alla dichiarazione dei redditi, e molti nostri clienti ci hanno chiesto, con preoccupazione, se le cifre che ricevono grazie all’energia che cedono in rete con l’impianto fotovoltaico siano da dichierare nel 730. 

Questa breve guida che segue, che non ha la pretesa di essere esaustiva, considerando che non ci occupiamo in maniera diretta di materia fiscale, ma chiarisce alcune situazioni frequenti, ed è dedicata ai privati cittadini, intesi come persone fisiche, proprietari di impianto fotovoltaico e titolari di convenzioni con il GSE. 
Attenzione: gli adempimenti sono diversi a seconda della convenzione!

Dichiarazione dei Redditi e Conto Energia

Chi ha realizzato il proprio impianto fotovoltaico prima dell’ormai lontano luglio 2013, è sicuramente titolare di una Convenzione in Conto Energia, a cui si aggiunge, a seconda del tipo di Conto Energia, la Convenzione di Scambio sul Posto o quella del Ritiro Dedicato.

Per quanto riguarda il solo Conto Energia, trattandosi di un incentivo e non di un ricavo o di un reddito, gli importi ricevuti non vanno dichiarati.

Dichiarazione dei Redditi e Scambio sul Posto

Il Contributo di Scambio sul Posto, da solo, non genera alcun reddito tassabile per i proprietari di impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20kW, pertanto non assume rilevanza fiscale. Si tratta, infatti, di un contributo, un rimborso proporzionale effettuato dal GSE legato al costo dell’energia e alla quota dei costi del sistema elettrico. Se quindi nel 2023 avete ricevuto il solo contributo di Scambio sul Posto, non dovete preoccuparvi.

Ma attenzione! Se, invece, avete richiesto e ricevuto la liquidazione delle eccedenze, la faccenda è un po’ più complessa. Le eccedenze, infatti, costituiscono un reddito, poiché si tratta di energia prodotta in eccesso rispetto a quella autoconsumata e scambiata con la rete, e per questo sono equiparate ad una vera e propria vendita di energia.

Dichiarazione dei Redditi e Liquidazione Eccedenze Scambio sul Posto

A differenza del solo contributo di Scambio sul Posto, le eccedenze ricevute devono essere dichiarate ai fini fiscali perché rappresentano un reddito, in quanto l’energia in eccedenza ceduta alla rete attraverso lo Scambio sul Posto è considerata fiscalmente come una vera e propria vendita d’energia. Ecco perchè deve essere indicata alla voce “Altri redditi” per il calcolo dell’Irpef.  

Per dichiarare la liquidazione delle eccedenze deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi la certificazione relativa scaricabile dal sito del GSE, che è possibile scaricare seguendo questa procedura 

Technicians installing photovoltaic solar panels on roof of house.

Dove posso reperire la certificazione della liquidazione per la dichiarazione dei redditi?

Puoi scaricare la certificazione delle eccedenze ricevute all’interno del Portale dedicato.

Ecco i passaggi:

1. Accedi all’Area Clienti del GSE.

2. Seleziona “Servizi”, dal menù in alto a sinistra.

3. Nella pagina dedicata potrai visualizzare i servizi per te (se sei titolare di un contratto con il GSE) e per altri, (ovvero per gli operatori a cui sei associato).

4. Nella sezione “PER TE” potrai accedere al portale informatico di riferimento selezionandolo dall’elenco di quelli già sottoscritti.

5. Nella sezione “PER ALTRI” visualizzerai l’elenco degli Operatori per cui operi e, in corrispondenza di ciascuno puoi aprire, selezionando la freccetta a destra, l’elenco dei servizi sottoscritti per accedere al portale informatico di riferimento.

6. Cicca sul “Servizio di Scambio sul Posto “e accedi al Portale dedicato.

7. Seleziona “Comunicazioni”.

8. Clicca su “Ricerca”.

9. Scarica il documento per l’anno di riferimento.

Ti ricordiamo, a titolo di esempio, che nel 2021 verrà pubblicata la certificazione fiscale delle eccedenze che hai riscosso nel 2020 e che erano relative all’anno di competenza 2019.

Fonte, sito del GSE

Dichiarazione dei Redditi e Ritiro Dedicato

Recentemente il portale Assistenza del GSE ha pubblicato una FAQ relativa al RID o Ritiro Dedicato. Il Ritiro Dedicato si configura come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della Convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.

Fra gli interventi trainati, oggetto di Superbonus 110%, rientrano quelli per l’installazione di impianti solari fotovoltaici. L’accesso all’agevolazione è tuttavia subordinato, tra l’altro, all’obbligo di cedere al Gestore servizi energetici (Gse) tutta l’energia che non è stata autoconsumata, tramite la Convenzione del RID.

In particolare chi ha realizzato impianti fotovoltaici beneficiando dell’Ecobonus 110%, deve dichiarare i ricavi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta dall’impianto solare, ma i proventi non compaiono nella dichiarazione dei redditi precompilata e non esiste alcuna comunicazione che ne certifichi l’importo: la documentazione deve essere scaricata direttamente dal sito del Gse a cura del contribuente.

Attenzione però al regime fiscale dei corrispettivi che il Gse riconosce mensilmente ai contribuenti per la cessione tramite “Ritiro Dedicato” del surplus di energia prodotta.

Infatti, a seguito dell’istanza presentata dal contribuente e del buon esito dell’istruttoria da parte del Gse, si perfeziona un contratto (disciplinato dall’art. 13 c. 3 e 4 del Dlgs 387/03 e all’art. 1 c. 4 della L. 239/04) per il ritiro dell’energia elettrica prodotta e non immessa in rete dall’impianto solare fotovoltaico. Si tratta di una modalità semplificata a disposizione dei produttori sin dal 2008.

L’inquadramento dei proventi

I proventi di tale attività non imprenditoriale sono, tuttavia, qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.67, c. 1, lett. I) del Tuir. Le somme incassate vanno pertanto indicate nel quadro D rigo D5 del modello 730 o nel quadro RL rigo RL14 per chi compila il modello Unico.

Questa interpretazione trova conferma anche sul sito dello stesso Gse; tuttavia, i produttori non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale di riepilogo delle somme incassate, e d’altra parte il Gse non è tenuto ad inviare i dati alla precompilata.

È perciò molto facile dimenticarsi di questi redditi e, d’altra parte, i soggetti che prestano assistenza fiscale, CAF o commercialisti, non hanno modo di accorgersi dell’esistenza dei proventi, se questi non risultano già dalla dichiarazione di anni precedenti. Chi ha goduto del beneficio dovrà pertanto accedere alla propria area riservata sul sito del Gse, all’interno dell’area “pagamenti”, da cui è possibile esportare l’elenco dei corrispettivi erogati con indicazione della relativa data di incasso. In tal modo si potrà compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e versare le relative imposte.

Fonte: Il Sole 24 ORE

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