E’ una occasione imperdibile per trasformare la propria abitazione per renderla più confortevole e ridurre al minimo i costi di gestione e le bollette.
Con noi di Eco-Domus tutto è più facile!
Ecco la nostra proposta per accedere all’Ecobonus 110%!
Le principali novità:
• Sono agevolabili i lavori di efficientamento energetico riguardanti anche le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo dall’esterno, come le villette a schiera.
• La detrazione per l’isolamento termico spetta non solo per le superfici opache orizzontali e verticali, ma anche per quelle inclinate (ok, quindi, alla coibentazione di qualsiasi tipo di tetto).
• anche le seconde case sono ammesse ai benefici (nel limite di n°2 unità immobiliari).
• I limiti di spesa agevolabili sono stati differenziati in base alla tipologia degli edifici: non più 60 mila euro per ogni unità immobiliare, ma 50 mila per gli edifici unifamiliari, 40 mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30 mila per quelli più numerosi (valori da moltiplicare per il numero delle unità che compongono l’edificio).
• Sono esclusi dalla detrazione potenziata gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta:
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
E’ possibile portare in detrazione il 110% della spesa totale sostenuta in 5 quote annuali di pari importo.
Inoltre sarà possibile, in alternativa, avere uno sconto in fattura del 100% cedendo il credito al fornitore che, a sua volta, potrà cederlo ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari.
Per quali tipo di interventi di efficienza energetica è valido l’Ecobonus 110%?
a) L’Ecobonus 110% è valido per Interventi di coibentazione ed isolamento dell’edificio ad esempio per fare un “cappotto esterno” in questo caso la superficie minima interessata deve essere di almeno il 25% della superficie disperdente lorda (pareti e tetto). Limite di spesa per questo intervento: 60.000 €
b) L’Ecobonus 110% è valido per Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e per acqua calda sanitaria esistenti con nuovi impianti a Pompa di Calore, inclusi impianti ibridi : pompa di calore + caldaia a condensazione e geotermici. Limite di spesa per questo intervento: 30.000 €
Quali sono le limitazioni e quali vincoli da rispettare?
a) Gli interventi devono migliorare l’efficienza energetica dell’edificio sul quale vengono eseguiti e garantire tramite APE (attestato di prestazione energetica) l’innalzamento di almeno 2 classi dell’efficienza energetica dell’edificio sul quale l’intervento viene eseguito, oppure, se si parte dalla classe B, dovranno portarla in classe A.
b) I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali e di efficienza indicati dalla normativa vigente
Sono ammessi anche gli impianti Fotovoltaici ed i sistemi di accumulo?
Gli impianti fotovoltaici in caso di installazione su edifici esistenti godono della detrazione del 110% purché la loro installazione sia eseguita in maniera congiunta ad uno degli interventi già sopra descritti (isolamento edificio o impianto a pompa di calore) nel quadro di una riqualificazione di efficienza generale dell’edificio, in questo caso avremo un Limite di spesa totale sul fotovoltaico: di 48.000 € ed un limite di costo di 2.400 €/kWp di impianto fotovoltaico installato;
In alternativa nel caso in cui l’installazione del fotovoltaico su edifici esistenti avvenga in presenza ad interventi di ristrutturazione edilizia, l’intervento del fotovoltaico gode della detrazione del 110% ma il limite di spesa per l’impianto installato scende a 1.600 €/kWp;
In entrambi i casi sopra esposti per il fotovoltaico si potrà installare congiuntamente in abbinamento un sistema di accumulo e l’intervento gode della detrazione del 110% con Limite di spesa sulle batterie: 1.000 €/kWh di capacità di accumulo.
In ogni caso il limite totale di spesa per fotovoltaico + sistema di accumulo non dovrà superare il Limite di spesa totale: di 48.000 €
Ulteriore vincolo sul fotovoltaico?
Sì, la detrazione del 110% è subordinata alla cessione al GSE dell’energia non auto-consumata in casa e quindi immessa in rete. Decade e non si può usufruire del meccanismo di Scambio sul Posto.
Quali altri interventi sono ammessi ad Ecobonus 110%?
Se effettuati congiuntamente ad uno dei 2 interventi principali (isolamento termico o Pompe di calore, che permettano di fare il salto di almeno 2 classi energetiche) L’Ecobonus 110% si applica anche a tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del citato decreto legge n.63 del 2013
In sintesi: Caldaia a condensazione, Generatori a Biomassa, Nuovi Infissi, Schermature solari, ecc.
E’ possibile anche l’installazione di colonnine di ricarica per Auto Elettriche purché l’installazione di queste sia eseguita in abbinamento agli interventi precedenti descritti.
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