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Decreti e normative
Riportiamo integralmente di seguito i decreti delle ultime Finanziarie
che attuano le disposizioni previste dalle leggi in materia di efficienza
energetica e che, fra l'altro, dettagliano le modalità operative
attraverso le quali è possibile accedere agli incentivi previsti.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
DECRETO
19 febbraio 2007 come modificato dal decreto 26 ottobre 2007 e coordinato
con il decreto 7 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
("Decreto
edifici" con tutti gli allegati; le modifiche apportate
dal DM 7/4/08 sono riportate in corsivo)
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AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE
20 maggio 2008 n. 207/E (Interpello: impossibilità di cumulo
delle detrazioni fiscali con gli incentivi previsti dal conto
energia per l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2008 - Disposizioni in materia di detrazioni
per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (decreto attuativo della legge
Finanziaria 2008).
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AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE
4 aprile 2008 n. 34/E (Estratto. Detrazione d'imposta del
55% per spese di riqualificazione energetica degli edifici (Bonifico
intestato a un solo interessato. Soggetti conviventi). Detrazione
del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di
variatori di velocità (Limite della spesa).
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MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 marzo 2008 - Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini
dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
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AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE
19 febbraio 2008 n. 12/E (Estratto: aliquota iva 10% sulle
manutenzioni ordinarie e straordinarie; rateazione della detrazione
per il risparmio energetico; esonero dall'a.q.e./a.c.e.)
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AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE
5 febbraio 2008 n. 33/E (Interpello: impossibilità da parte
dei Comuni di fruizione delle detrazioni fiscali del 55%)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE
DECRETO 26 ottobre 2007 -
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296
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AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE
12 dicembre 2007 n. 365/E (Interpello: definizione di "edificio" ai fini
delle detrazioni previste dal comma 345 della Finanziaria 2007)
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AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE 11 settembre 2007 n. 244/E -
Richiesta di parere sull'applicazione della detrazione fiscale del 55% per
interventi di risparmio energetico
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AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 31 maggio 2007 n. 36
- Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico
previsti dai commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
(legge finanziaria per il 2007).
("Circolare entrate")
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 febbraio 2007 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese
di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1) Decreto
edifici. Il primo
provvedimento, relativo alla riqualificazione degli edifici esistenti,
prevede una detrazione fiscale del 55% (cumulabile con altri
incentivi eventualmente predisposti dagli enti locali) delle spese effettivamente
sostenute per:
-
interventi
volti alla riduzione delle dispersioni termiche (massimo importo
detraibile 60.000 euro in tre anni);
-
installazione
di pannelli solari (massimo importo detraibile 60.000 euro in
tre anni);
-
sostituzione
di vecchie caldaie con nuove a condensazione (massimo importo
detraibile 30.000 euro in tre anni).
Vediamo
ora cosa occorre fare per godere delle agevolazioni, rispondendo a tre
semplici domande: chi, cosa e come.
Chi
può fruire degli incentivi?
I beneficiari sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti,
società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi
su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti
di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore
ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.
Cosa
è agevolato?
Gli interventi citati e, in particolare per gli edifici esistenti,
i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali
(pareti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi, mentre per
gli interventi relativi a strutture opache orizzontali (ossia coperture
e pavimenti) deve ancora essere pubblicato il relativo decreto attuativo.
Tuttavia gli interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad
esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio
una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica
in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare
limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero
edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento
(vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o
di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle
specifiche tecniche riportate nel decreto.
Il rispetto dei limiti di dispersione e delle specifiche tecniche deve
essere asseverato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine
o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, tale asseverazione
può essere sostituita da una certificazione di efficienza energetica
del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi
su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è
l'efficienza energetica complessiva.
Come viene
concessa l'agevolazione?
Gli interessati devono incaricare un professionista abilitato alla progettazione
che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre
le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine
lavori, da un attestato di certificazione energetica, non più richiesto
- dal 2008 - per interventi su finestre in singole unità immobiliari
e per pannelli solari. Il cliente realizza gli interventi, paga il professionista
e l'impresa esecutrice con un bonifico bancario o postale e conserva
tutte le fatture, la certificazione energetica e l'asseverazione del
professionista per eventuali controlli fiscali.
Da notare che, nei casi di riqualificazione energetica al contrario
delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva
né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara. Gli unici
documenti da inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione
o di qualificazione energetica e una scheda informativa - necessaria
per il monitoraggio dell'iniziativa - all'ENEA attraverso il sito internet
ottenendo ricevuta informatica o, in casi particolari, tramite raccomandata
semplice all'indirizzo ENEA - Dipartimento
Ambiente, Cambiamenti globali e Sviluppo sostenibile - Via Anguillarese
301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento:
Finanziaria 2007-2008 riqualificazione energetica.
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