Adempimenti e Linee guida per la Certificazione energetica
Lunedì, Luglio 20th, 2009
Con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 sono state approvate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005), in applicazione della direttiva 2002/91/CE.
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.
Le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare tutte le misure necessarie per favorire un allineamento dei propri strumenti alle Linee guida.
Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Gli attestati di certificazione sono validi per un massimo di dieci anni, anche in presenza di eventuali aggiornamenti.
La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso così non fosse, l’attestato decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all’art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
Il certificatore deve:
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eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
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classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
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rilasciare l’attestato di certificazione energetica.






