Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
Dal 2008, ai sensi del comma 347 della Finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta
efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato I del "decreto edifici". Inoltre, per altri tipi di impianti termici che non hanno negli altri commi un riferimento normativo specifico, si può usufruire delle detrazioni fiscali facendo riferimento al comma 344, sempreché si assicuri, al termine dei lavori, un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al D.M. 11/3/08. In questo caso la documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei
requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione o qualificazione energetica da parte di un tecnico abilitato con i dati di cui all'allegato A relativi all'immobile, da compilare a video e trasmettere all'Enea; 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E, sempre da compilare a video e trasmettere all'Enea.
Voglio installare nel mio appartamento un condizionatore dotato di variatore di velocità (inverter). Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui ai decreti del 19 febbraio 2007?
Si ritiene che tale intervento non possa rientrare in quelli previsti dal "decreto edifici" (con detrazione fiscale al 55%) mentre la parte riguardante il variatore di velocità potrebbe rientrare tra i benefici previsti dal "decreto motori" (con detrazione fiscale al 20%). Però facciamo notare che, per accedere alla detrazione, la potenza elettrica dell'inverter deve essere uguale o superiore a 7,5 kW che difficilmente si raggiunge in apparecchi per uso domestico (si verifichi sul catalogo del rivenditore il valore della potenza elettrica assorbita da non confondersi con quella frigorifera del condizionatore). Si ricorda, infine, che per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmi energetici esiste sempre l'alternativa della detrazione del 36%, utilizzando la normativa già in vigore da alcuni anni e seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate contenute in un'apposita guida scaricabile dal loro sito.
Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l'efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
Nel caso di interventi su condomini occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:
a) Interventi in parti comuni del condominio:
- se l'impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio;
- se gli impianti sono autonomi occorre predisporre tanti allegati "A" per quanti sono gli appartamenti ma un unico allegato E riferito al condominio.
b) Intervento su singolo appartamento:
- se l'impianto termico è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato "A" adottando il metodo semplificato di cui all'allegato "G" e facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato;
inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l'impianto è autonomo occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
Si ricorda che, in accordo con la Finanziaria 2008, per gli interventi realizzati dal 1/1/08 l'allegato A non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l'installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari. In questi casi, inoltre, l'allegato E è sostituito dall'allegato F.