Le risposte - elaborate a seguito di un attento esame delle Finanziarie e dei decreti attuativi - rappresentano la valutazione degli esperti ENEA (http://www.enea.it); tuttavia questi non possono e non intendono sostituirsi al Legislatore nell'interpretazione delle leggi.
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Cosa occorre inviare all'ENEA e come?
La normativa 2008 impone che entro 90 giorni dal termine dei lavori occorre inviare solo una copia dell'attestato di qualificazione energetica (allegato A al "decreto edifici") e la scheda informativa degli interventi realizzati (allegato E). Tuttavia, esclusivamente per gli interventi relativi alla sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e all'installazione di pannelli solari, l'allegato A non è richiesto mentre la scheda informativa è stata modificata rispetto al 2007 ed ha preso il nome di allegato F. Non vanno inviate asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. Inoltre, dal 2008, occorrerà obbligatoriamente avvalersi per l'invio - tranne casi particolari in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA e per cui sarà ancora possibile inviare una raccomandata - della procedura guidata di compilazione e di invio informatico attraverso l'apposito sito internet disponibile dal 30/4/08.
Per i motori e gli inverter va inviata solo la scheda informativa (rispettivamente allegato B e allegato C al "decreto motori").
Dove posso trovare gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H ?
Tali allegati sono, appunto, allegati al "decreto edifici" - scaricabile dalla sezione "I decreti attuativi" - che invitiamo a leggere attentamente. Si ricorda, in ogni caso, che l'invio all'ENEA deve essere fatto obbligatoriamente solo attraverso la nostra applicazione web raggiungibile dalla homepage di questo sito.
Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi dalle caldaie a condensazione?
Si può far riferimento al comma 344 della Finanziaria per cui qualsiasi intervento, anche multiplo, che consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08 può usufruire della detrazione del 55%. Dal 2008 sono ammessi al beneficio, ai sensi del comma 347, anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall'allegato H del "decreto edifici". La documentazione da approntare è la seguente: 1) asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dal decreto (documento da conservare); 2) attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A, relativi all'immobile (la qualificazione va compilata a video e inviata all'ENEA); 3) scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E (da compilare a video e inviare all'ENEA).
Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia?
Occorrono tre documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea (documento da conservare). 2) Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica da parte di un tecnico abilitato che contenga i dati di cui all'allegato A del decreto, relativi all'immobile: la qualificazione energetica va riprodotta a video e inviata all'ENEA. 3) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici".
Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni solo per i pannelli solari termici mentre dal 2008 sono agevolati anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Inoltre, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati tutti gli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici".
Nel caso poi che si voglia installare una caldaia a biomasse, leggere la faq 42.